Art. 10 — Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali - Caso EU Pilot (2021)10047/Empl

All'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati ((aderenti all'Accordo)) sullo Spazio economico europeo, della Confederazione ((Svizzera e di Paesi)) terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Confederazione Svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, e' data facolta' di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate organizzazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati in Italia, presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati ((aderenti all'Accordo)) sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera.»;
  • b)al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
  • c)al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «periodi di assicurazione» sono inserite le seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1-bis», e le parole: «maturati presso l'organizzazione internazionale» sono soppresse;
  • d)al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale e maturati presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati ((aderenti all'Accordo)) sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli altri Stati ((aderenti all'Accordo)) sullo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.». Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 666.000 per l'anno 2025, euro 849.000 per l'anno 2026, euro 1.060.000 per l'anno 2027, euro 969.000 per l'anno 2028, euro 786.000 per l'anno 2029, euro 870.000 per l'anno 2030, euro 935.000 per l'anno 2031, euro 1.072.000 per l'anno 2032, euro 1.386.000 per l'anno 2033 ed euro 1.289.000 ((annui a decorrere dall'anno 2034)) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dal 1° gennaio 2025.

Testo vigente dal 15 novembre 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2024 al 15 novembre 2024. 10 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati tolto: contraenti dell'accordo aggiunto: aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, della Confederazione Svizzeratolto: , aggiunto: e di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale … i periodi assicurativi maturati in Italia, presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati tolto: contraenti dell'accordo aggiunto: aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera.»;

… maturati presso l'organizzazione internazionale e maturati presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati tolto: contraenti dell'Accordo aggiunto: aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera, l'istituzione previdenziale italiana prende in … nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli altri Stati tolto: contraenti dell'Accordo aggiunto: aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, ad eccezione di quelli che … 2031, euro 1.072.000 per l'anno 2032, euro 1.386.000 per l'anno 2033 ed euro 1.289.000 tolto: per l'anno aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-09-16;131~art10 · fonte del testo

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