Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 22, comma 5, le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;
- a-bis)((all'articolo 22, comma 5-quinquies, primo periodo, le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";))
- a-ter)((all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: "otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni")).
- b)all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: «dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;
- b-bis)((all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: "otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";))
- b-ter)((all'articolo 24-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce")).
- c)all'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dal datore di lavoro, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
- d)all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
- e)all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
- f)all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dal datore di lavoro, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
- g)all'articolo 27-quinquies, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'entita' ospitante, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
- h)all'articolo 27-sexies, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'entita' ospitante, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
Testo vigente dal 2 dicembre 2025
