Art. 13 — Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187
All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.». (( All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1-bis:
- 1)le parole: "da euro 20 a euro 300" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 150 a euro 500";
- 2)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione e' da euro 300 a euro 1.000";
- b)al comma 1-quater, le parole: "attivita' diverse dall'attivita' di tiro" sono sostituite dalle seguenti: "una diversa attivita' di tiro";
- c)dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti: "1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non e' considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili. 1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per 'attivita' di tiro' si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia". 1-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonche' le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove competenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, sono identificate su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide presenti nel territorio))
Testo vigente dal 15 novembre 2024
