Art. 6 — Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 in materia di controlli su strada - Procedura d'infrazione n. 2022/0231
Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, ((n. 144,)) in materia di controlli su strada - Procedura d'infrazione n. 2022/0231 All'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, ((n. 144, dopo il comma 1)) e' inserito il seguente: «1-bis. Nel corso del controllo su strada, il conducente e' autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entita', prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Cio' non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.».
Testo vigente dal 15 novembre 2024
