Art. 17 — Disposizioni finanziarie
Fatto salvo quanto previsto dagli ((articoli 4, 10, 11-bis e 16-septies)), dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorita' ((competenti)) provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 15 novembre 2024
