Art. 38 — Clausola di invarianza finanziaria
Salvo quanto previsto dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 11 aprile 2025
