Art. 15 — Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore - Procedura di infrazione n. 2017/4092
[1]Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni a)
[2]all'articolo 15-bis:
- 1)al comma 1, dopo le parole: «In mancanza di accordi fra la Societa' italiana degli autori e degli editori (SIAE)» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti»;
- 2)al comma 2-ter, terzo periodo, la ((parola)): «e» e' sostituita dal seguente segno di interpunzione: «,» e, dopo le parole: «gestione collettiva», sono inserite le seguenti: «e le entita' di gestione indipendenti»;
- b)all'articolo 180:
- 1)((al primo comma, le parole: "ed agli altri organismi di gestione collettiva" sono sostituite dalle seguenti: ", agli altri organismi di gestione collettiva e alle entita' di gestione indipendenti"))
- 2)al secondo comma, ((numero 1))), primo periodo, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e ciascuna entita' di gestione indipendente», e al secondo periodo, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e delle entita' di gestione indipendenti»;
- 3)al terzo comma, dopo le parole: «secondo le norme stabilite dal regolamento», sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 ((,))»;
- 4)al sesto comma, dopo le parole: «e' conferito», le parole: «alla Societa' italiana degli autori ed editori ( ((SIAE))) » sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari ((,)) come individuato ai sensi del comma 2, ((numero 1),))»;
- 5)al settimo comma, le parole: «riscossi dalla Societa' italiana degli autori ed editori (( (SIAE),))» sono soppresse. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e le entita' di gestione indipendenti», e, dopo le parole: «in Italia,» sono inserite le seguenti: «nonche' per gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia,». Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 3, comma 2, le parole da: «agli articoli» fino a: «27,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4, ad eccezione del comma 3, primo periodo, 13, comma 1, 14, commi 1 e 2, 17, 19, 22, 23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e l), 27 e 28, commi 1, 2 e 4,»;
- b)all'articolo 4:
- 1)al comma 2, le parole: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attivita' di intermediazione di diritti d'autore» sono soppresse;
- 2)al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «alcuna condizione» sono inserite le seguenti: «che ne renda gravoso l'esercizio»;
- 3)al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di entita' di gestione indipendenti, le condizioni di adesione specificano altresi':
- a)lo scopo lucrativo dell'entita' di gestione indipendente;
- b)le modalita' di ripartizione della remunerazione del diritto d'autore, anche precisando l'eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entita' di gestione indipendente;
- c)l'eventuale svolgimento da parte dell'entita' di gestione indipendente di attivita' potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all'attivita' di intermediazione.»;
- c)all'articolo 8:
- 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi»;
- 2)al comma 1, alinea, dopo la parola: «intermediazione» sono inserite le seguenti: «del diritto d'autore o»;
- d)all'articolo 14, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le entita' di gestione indipendenti tengono separata contabilmente l'attivita' di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attivita'. Gli investimenti delle entita' di gestione indipendenti devono garantire la sicurezza, la qualita', la liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo insieme ((e devono essere diversificati)) in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attivita' e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.»;
- e)all'articolo 18, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le entita' di gestione indipendenti adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, ((entro i novanta giorni successivi)) alla scadenza del termine di cui all'articolo 17, ((comma 2,)) le entita' di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o piu' titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati, con particolare riguardo ai seguenti dati, se disponibili:
- a)il titolo dell'opera o altro materiale protetto;
- b)il nome del titolare dei diritti;
- c)il nome dell'editore o produttore pertinente;
- d)qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.»;
- f)all'articolo 26, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il ((registro delle imprese, di cui al capo II della legge)) 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresi', ((nel proprio sito internet)) il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una societa' iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano altresi' alla Societa' italiana autori ed editori ((...)), che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica ((nel proprio sito internet)) e presso il ((predetto registro delle imprese)). Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13.». (( A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa l'obbligo di apposizione del contrassegno di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti possono comunque apporre il contrassegno su richiesta degli interessati. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 171-bis:
- 1)al comma 1, primo periodo, le parole: "dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della presente legge";
- 2)al comma 2, primo periodo, la parola: "SIAE" e' sostituita dalle seguenti: "ai sensi della presente legge";
- b)all'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), le parole: ", ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge";
- c)all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole: "di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE" sono sostituite dalle seguenti: "di contrassegno apposto ai sensi della presente legge, ove richiesto, o provvisti di contrassegno";
- d)all'articolo 171-septies, comma 1, la lettera a) e' abrogata;
- e)all'articolo 181-bis:
- 1)al comma 1, la parola: "appone" e' sostituita dalle seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati," e dopo le parole: "accordi tra la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti";
- 2)al comma 2, le parole: "la SIAE verifica" sono sostituite dalle seguenti: "la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti verificano";
- 3)al comma 3, dopo le parole: "tra la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti", le parole: ", anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis," sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", agli altri organismi di gestione collettiva e alle entita' di gestione indipendenti";
- 4)al comma 4: 4.1) dopo le parole: "I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno" sono inserite le seguenti: "nonche' le modalita' di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie"; 4.2) le parole: "sentite la SIAE" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entita' di gestione indipendenti"; 4.3) dopo le parole: "tra la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti";
- 5)al comma 6, dopo le parole: "trimestralmente la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti", dopo le parole: "e la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti" e dopo le parole: "alla SIAE" sono inserite le seguenti: ", agli altri organismi di gestione collettiva o alle entita' di gestione indipendenti";
- 6)al comma 7, dopo le parole: "la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", degli altri organismi di gestione collettiva o delle entita' di gestione indipendenti". 3-quater. Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
Testo vigente dal 15 novembre 2024
