Art. 11 — Disposizioni finanziarie
Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione ((degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, commi 9-bis e 9-ter,)) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 17 dicembre 2024
