Art. 14 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad eccezione di quanto previsto agli ((articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4-bis, 6-bis e 8,)) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ((ai relativi adempimenti)) mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 10 agosto 2024
