Art. 16-septies — Disposizioni per la prevenzione e la definizione delle procedure d'infrazione e pre-infrazione
Al fine di rafforzare l'attivita' di coordinamento di cui all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento alla prevenzione e alla definizione delle procedure d'infrazione e di pre-infrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzata a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° maggio 2025, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di 10 unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' conseguentemente incrementata di 10 unita' di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 809.877 euro per l'anno 2025 e di 839.815 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 19.767 euro per l'anno 2025 e di 29.650 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi dovuti al personale di cui al medesimo comma 1 per le prestazioni di lavoro straordinario. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 829.644 euro per l'anno 2025 e a 869.465 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Testo vigente dal 15 novembre 2024
