Art. 13-ter — Modifiche al codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184
((Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Milestone M1C2-14 ter della riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del PNRR, al codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tra cui la pubblicazione di verbali sintetici dei lavori";))
- b)((all'articolo 21:
- 1)al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "capacita' di programmazione" e' inserita la seguente: ", razionalizzazione" e dopo le parole: "gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante," sono inserite le seguenti: "avente ad oggetto anche le loro eventuali duplicazioni o sovrapposizioni,";
- 2)al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche attraverso il sistema Incentivi Italia con tempi coerenti con la programmazione di bilancio";
- 3)al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche al fine della loro razionalizzazione";
- 4)al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella relazione illustrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' contenuta un'apposita sezione dedicata allo stato di attuazione della riforma degli incentivi, anche con riferimento agli esiti delle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post di cui al presente articolo nonche' alle eventuali duplicazioni o sovrapposizioni riscontrate e agli interventi di razionalizzazione promossi".))
Testo vigente dal 21 agosto 2026
