Art. 6 — Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica

Al fine di ((sostenere)) le attivita' di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l'anno 2026. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa. ((Al fine di sostenere le attivita' agricole durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore,)) per il medesimo periodo di cui al comma 1 ((del presente articolo)), il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, e' riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attivita' lavorativa pari alla meta' dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito ((di almeno 181 giornate)) di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al presente comma e' concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed e' erogato direttamente dall'Istituto medesimo. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Testo vigente dal 21 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 2026 al 21 agosto 2026. 5 parole tolte, 24 parole aggiunte.

Al fine di tolto: supportare aggiunto: sostenere le attivita' di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle … al terzo periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa. Al tolto: medesimo fine e aggiunto: fine di sostenere le attivita' agricole durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per il medesimo periodo di cui al comma 1 aggiunto: del presente articolo, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, … ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito tolto: delle aggiunto: di almeno 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della predetta legge n. 457 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-06-26;107~art6 · fonte del testo

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