Art. 9 — Ulteriori disposizioni urgenti in materia di commissariamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali

Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'espletamento delle attivita' di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino provvede, con le modalita' e con i poteri di cui ai commi 590 e 591 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, anche alla realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione della nuova Citta' della salute e della scienza di Novara. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata e le funzioni del Commissario ((straordinario di cui al comma 1)) relativamente ad entrambi gli incarichi. Le spese per il compenso da riconoscere al Commissario straordinario ((di cui al comma 1)) sono a carico della Regione Piemonte che vi provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio. Per il compenso da riconoscere al Commissario alla ricostruzione post-calamita' di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025, e' autorizzata la spesa di 59.715 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 59.715 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Allo scopo di assicurare la continuita' degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ((...)) in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia prevista la realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti di cui al primo periodo in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, e' prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime, fermi restando gli ((adempimenti previsti dal regolamento di cui)) al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, ((n. 151, e dal)) decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. ((Al fine di fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi del bitume e dei materiali energetici, fino al 31 dicembre 2026, in relazione a interventi di manutenzione, costruzione e riqualificazione di infrastrutture stradali, le stazioni appaltanti adottano misure volte ad assicurare, per il medesimo scopo, l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, ivi incluso il fresato d'asfalto, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso. Il materiale di cui al primo periodo puo' essere trasportato, in qualita' di materiale tolto d'opera senza ulteriori trasformazioni, ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure essere reimpiegato, senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso. Il reimpiego ai sensi del secondo periodo e' subordinato alla preventiva verifica, da parte del produttore, delle caratteristiche del materiale e della conformita' ambientale dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.)) ((Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 1, le parole: "31 agosto 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2027";
  • b)all'articolo 9-bis, comma 1-ter, primo periodo, le parole: "31 agosto 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2027".)) ((Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)) ((Al fine di garantire il completamento dei lavori di fase A della Diga foranea di Genova, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028 per l'esecuzione delle opere necessarie al consolidamento dei fondali e delle attivita' previste dalla variante di progetto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)).

Testo vigente dal 10 maggio 2026

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Che cosa è cambiato dal 10 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 2026 al 10 maggio 2026. 2 parole tolte, 437 parole aggiunte in 3 capoversi.

… in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata e le funzioni del Commissario aggiunto: straordinario di cui al comma 1 relativamente ad entrambi gli incarichi. Le spese per il compenso da riconoscere al Commissario straordinario aggiunto: di cui al comma 1 sono a carico della Regione Piemonte che vi provvede nell'ambito delle risorse disponibili … di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'eserciziotolto: ,aggiunto: ... in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data … l'autorizzazione integrata ambientale, e' prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime, fermi restando gli adempimenti aggiunto: previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 tolto: e alaggiunto: , e dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105aggiunto: . Al fine di fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi del bitume e dei materiali energetici, fino al 31 dicembre 2026, in relazione a interventi di manutenzione, costruzione e riqualificazione di infrastrutture stradali, le stazioni appaltanti adottano misure volte ad assicurare, per il medesimo scopo, l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, ivi incluso il fresato d'asfalto, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso. Il materiale di cui al primo periodo puo' essere trasportato, in qualita' di materiale tolto d'opera senza ulteriori trasformazioni, ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure essere reimpiegato, senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso. Il reimpiego ai sensi del secondo periodo e' subordinato alla preventiva verifica, da parte del produttore, delle caratteristiche del materiale e della conformita' ambientale dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "31 agosto 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2027";

aggiunto: b) all'articolo 9-bis, comma 1-ter, primo periodo, le parole: "31 agosto 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2027". Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di garantire il completamento dei lavori di fase A della Diga foranea di Genova, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028 per l'esecuzione delle opere necessarie al consolidamento dei fondali e delle attivita' previste dalla variante di progetto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-11;32~art9 · fonte del testo

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