Art. 9-bis — Misure urgenti in materia di semplificazione degli oneri per infrastrutture energetiche di interesse strategico nazionale
((Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati gli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di gasdotti di importazione di gas dall'estero esistenti, che costituiscono interesse strategico nazionale, necessari per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici del Paese e del continente europeo. In relazione agli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di cui al primo periodo, per i gasdotti che hanno dato luogo a misure di compensazione comunque denominate, e' assolto ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni, qualora le autorita' competenti allo svolgimento delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, accertino che i medesimi interventi non comportano incrementi dell'impatto ambientale)).
Testo vigente dal 10 maggio 2026
