Art. 4 — Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 160 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis";
  • b)all'articolo 161:
  • 1)al secondo comma, lettera e), dopo le parole: "adempimento della proposta" sono aggiunte le seguenti: "; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore";
  • 2)al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al pubblico ministero e' trasmessa altresi' copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonche' copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.";
  • c)all'articolo 163, secondo comma, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie";
  • d)all'articolo 165, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni";
  • e)all'articolo 172, primo comma, come modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nella relazione il commissario deve illustrare le utilita' che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.";
  • f)all'articolo 178, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale"

Testo vigente dal 21 agosto 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2015 al 21 agosto 2015. 13 parole tolte, 332 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: All'articolo 161, primo comma, lettera e), delaggiunto: 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, aggiunto: sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) all'articolo 160 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis";

aggiunto: b) all'articolo 161:

aggiunto: 1) al secondo comma, lettera e), dopo le parole tolto: «aggiunto: : "adempimento della propostatolto: »,aggiunto: " sono aggiunte le seguenti: tolto: « aggiunto: "; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile tolto: procurata in favore di ciascun creditore.". aggiunto: che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore";

aggiunto: 2) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al pubblico ministero e' trasmessa altresi' copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonche' copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.";

aggiunto: c) all'articolo 163, secondo comma, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie";

aggiunto: d) all'articolo 165, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni";

aggiunto: e) all'articolo 172, primo comma, come modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nella relazione il commissario deve illustrare le utilita' che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.";

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: f) all'articolo 178, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83~art4 · fonte del testo

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