Art. 3-bis — Misure per la promozione dell'autoapprovvigionamento di energia elettrica
Al fine di incrementare il livello di concorrenza nell'approvvigionamento energetico favorendo la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti finali, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "in qualita' di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purche' tutte appartenenti al medesimo gruppo societario" sono sostituite dalle seguenti: "in qualita' di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse".
Testo vigente dal 30 aprile 2025
