Art. 14 — Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy

All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalita' operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026». ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2026, N. 62)). Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ((...)) e a seguito delle risultanze emerse dall'attivita' di monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

  • a)l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 e' incrementata di 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 100,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2028;
  • b)l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 e' incrementata di 48,1 milioni di euro per l'anno 2028;
  • c)l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 e' incrementata di 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 84,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 14,1 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter del presente articolo, pari a 153,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 184,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 78,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 33, comma 3-bis, in materia di visite di revisione delle prestazioni gia' riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
  • b)all'articolo 33-bis, comma 1, in materia di semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidita' e l'inabilita', le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026". Al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e' inserito il seguente: "Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' destinare le risorse stanziate, ai sensi del primo periodo, anche alle finalita' di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".

Testo vigente dal 1 maggio 2026

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Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2026 al 1 maggio 2026. 686 parole tolte, 11 parole aggiunte in 13 capoversi.

… le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026». tolto: Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) all'articolo 22, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di giovani (bonus giovani):

tolto: 1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: " 30 aprile 2026" e le parole: "del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati" sono sostituite dalle seguenti: "dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis";

tolto: 2) al comma 3, dopo le parole: "e Sardegna," sono inserite le seguenti: "nonche', per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, anche nelle regioni Marche e Umbria,";

tolto: 3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 e' elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto";

tolto: 4) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025";

tolto: b) all'articolo 23, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di donne residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (bonus donne):

tolto: 1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: 2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025";

tolto: c) all'articolo 24, relativo a misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno:

tolto: 1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2026" e le parole: "del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis";

tolto: 2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 e' elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto";

tolto: 3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025". Per aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2026, N. 62. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, tolto: come modificati dal comma 1-bis del presente articolo,aggiunto: ... e a seguito delle risultanze emerse dall'attivita' di monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-31;200~art14 · fonte del testo

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