Art. 8-bis — Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 140, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) il contributo puo' essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonche' di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici";
  • b)al comma 141, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente e' determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla meta' delle risorse disponibili";
  • c)al comma 143, le parole: ", fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza" sono soppresse;
  • d)al comma 148-ter, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".

Testo vigente dal 9 ottobre 2024

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113~art8bis · fonte del testo

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