Art. 4 — Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146
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All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il numero: «353-bis,» sono inseriti i seguenti: «452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies,» e le parole: «nonche' ai delitti previsti dal testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' in ordine ai delitti previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai delitti previsti dal testo unico».
Testo in vigore dal 8 agosto 2025 al 8 ottobre 2025
