Art. 6-ter — Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena e' aumentata fino al doppio". Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 316-bis, 316-ter," sono inserite le seguenti: "353, 353-bis,";
- b)all'articolo 25-octies.1:
- 1)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote";
- 2)al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis";
- 3)alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasferimento fraudolento di valori". 3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: "dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies";
- b)all'articolo 452-bis, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi";
- c)all'articolo 452-quater, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'"
Testo vigente dal 28 dicembre 2024
