Art. 2 — Modifiche al codice penale
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 131-bis, terzo comma, dopo il numero 4-bis) e' aggiunto il seguente: «4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis ((...)) e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
- b)all'articolo 452-sexies:
- 1)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La pena di cui al primo comma e' aumentata sino alla meta' quando:
- a)dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- 1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2)di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
- b)il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.»;
- 2)il terzo comma e' abrogato;
- c)all'articolo 452-quaterdecies, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla meta' ((...)) quando:
- a)dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- 1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2)di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
- b)il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 ((del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,)) o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.».
Testo vigente dal 8 ottobre 2025
