Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 131-bis, terzo comma, dopo il numero 4-bis) e' aggiunto il seguente: «4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis ((...)) e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
  • b)all'articolo 452-sexies:
  • 1)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La pena di cui al primo comma e' aumentata sino alla meta' quando:
  • a)dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
  • 1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  • 2)di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
  • b)il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.»;
  • 2)il terzo comma e' abrogato;
  • c)all'articolo 452-quaterdecies, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla meta' ((...)) quando:
  • a)dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
  • 1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  • 2)di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
  • b)il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 ((del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,)) o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.».

Testo vigente dal 8 ottobre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 8 ottobre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 2025 al 8 ottobre 2025. 8 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) all'articolo 131-bis, terzo comma, dopo il numero 4-bis) e' aggiunto il seguente: «4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bistolto: ,aggiunto: ... e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

c) all'articolo 452-quaterdecies, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla meta'tolto: ,aggiunto: ... quando:

b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 aggiunto: del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;116~art2 · fonte del testo

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