Art. 3 — Modifiche all'articolo 382-bis del codice di procedura penale
All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
Testo vigente dal 8 agosto 2025
