[1]Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1:
  • 1)al comma 1, le parole: "30 giugno 2002", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
  • 2)al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di imposta", sono inserite le seguenti: "successivo a quello";
  • 3)al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: "rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente", sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";
  • 4)il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi";
  • 5)al comma 2-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attivita', commesse nel primo periodo d'imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale IVA";
  • 6)al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
  • 7)dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano gia' dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonche' per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento";
  • 8)il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorita' di intervento coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta e' finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarita' del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di emersione";
  • b)dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis (Emersione progressiva). - 1. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede l'unita' produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente:
  • a)le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita', relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
  • b)le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione;
  • c)il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
  • d)l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco. 2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso. 3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5. 4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza. 5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attivita'. 6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi. 7. La dichiarazione di emersione e' presentata entro il 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1";
  • c)all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione", sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione". Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto resta ferma l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma 1, lettera a), del presente articolo. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa pecuniaria:
  • a)da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
  • b)da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
  • c)da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in eta' non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volonta' di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. 4 6

[2]9 13

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

2

La Corte costituzionale con sentenza 4-12 aprile 2005, n. 144 (in G.U. 1a ss 20/04/2005, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui non ammette la possibilita' di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui e' stata constatata la violazione".

Successivamente la Corte Costituzionale

7

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 13 novembre 2014, n. 254 (in G.U. 1a s.s. 19/11/2014, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge del 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui stabilisce: «L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata»".

4

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, e' prorogato al 30 giugno 2008".

6

Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che "l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e' aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

L. 30 dicembre 2018, n. 145

9

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 445, lettera d)) che "gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73".

L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19

13

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, ha disposto (con l'art. 1, comma 445, lettera d)) che "gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73".

Testo vigente dal 2 marzo 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 19 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 254/2014

    Ha colpito questo articolo
    13 novembre 2014

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 36- bis , comma 7, lett. a ), del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248), nella parte in cui, modificando l'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 73 del 2002), stabilisce che l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, che è posta allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione iuris et de iure , il danno cagionato all'istituto assicuratore. La censurata previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipende l'entità dell'inadempimento contributivo e del relativo danno, è irragionevole perché può determinare una sanzione del tutto sproporzionata rispetto alla gravità dell'inadempimento del datore di lavoro ed incoerente con la sua riconosciuta natura risarcitoria. Infatti, il legislatore, nel predeterminare in via presuntiva il danno subito dall'ente previdenziale a causa dell'omissione contributiva, ha escluso la rilevanza di uno degli elementi che concorrono a cagionare quel danno, costituito dalla durata dei rapporti di lavoro non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e dal correlativo inadempimento dell'obbligo contributivo. In tal modo, la sanzione risulta arbitraria e irragionevole perché, pur avendo funzione risarcitoria, è stabilita con un criterio privo di riferimento all'entità del danno, dipendente dalla durata del periodo in cui i rapporti di lavoro in questione si sono protratti.

    Art. 36-bis Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 · Art. 3 Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 144/2005

    Ha colpito questo articolo
    12 aprile 2005

    È costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1992, n. 12, convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione. Premesso che rientra nella discrezionalità del legislatore la individuazione delle condotte punibili come pure la scelta e la quantificazione delle sanzioni, tanto penali che amministrative, salvo il limite della non manifesta irragionevolezza, tuttavia, il meccanismo di tipo presuntivo previsto dalla norma censurata, con finalità di ulteriore inasprimento della sanzione, determina la lesione del diritto di difesa, in quanto preclude all’interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta, idonee ad incidere sulla entità della sanzione che dovrà subire, determinando, altresì, la irragionevole equiparazione, ai fini dell’applicazione della sanzione, di situazioni tra loro diseguali, con riferimento a soggetti che utilizzano i lavoratori irregolari da momenti diversi e per i quali la constatazione della violazione sia, in ipotesi, avvenuta nella medesima data. - Sulla rilevanza del potere di fornire la prova contraria ai fini di escludere la lesione del diritto di difesa, cfr. ordinanze citate n. 140/2003 e n. 260/2000; nonché sentenze n. 444/1995, n. 358/1994 e n. 283/1987.

    Art. 3 Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 12/2015

    Altra decisione
    11 febbraio 2015

    Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., «nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione». Successivamente alla proposizione del giudizio di costituzionalità (con ordinanza emessa il 1° marzo 2005 e pervenuta solo il 1° agosto 2014) è intervenuta la sentenza n. 144 del 2005 di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata. Inoltre, medio tempore , il quadro normativo di riferimento ha subíto plurime modifiche. In conseguenza di tutto ciò, occorre che il giudice a quo (valutata anche la propria giurisdizione a conoscere della controversia principale) proceda ad un nuovo esame circa la sussistenza degli altri presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza della sollevata questione. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1992, n. 12, convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, «nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione», v. la citata sentenza n. 144/2005. Nel senso della restituzione degli atti a seguito della sentenza n. 144/2005, v. le citate ordinanze nn. 427/2006, 34/2006 e 315/2005. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 36- bis , comma 7, lett. a ), del d.l. n. 223 del 2006 (che aveva sostituito l'originario testo della norma censurata) nella parte in cui stabiliva che «L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata», v. la citata sentenza n. 254/2014. Per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche là dove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria, v. la citata sentenza n. 130/2008.

    Art. 3 Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

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  7. 22 febbraio 2014 — 24 settembre 2015per un anno
  8. 24 novembre 2010 — 22 febbraio 2014per 3 anni
  9. 1 marzo 2008 — 24 novembre 2010per 3 anni
  10. 12 agosto 2006 — 1 marzo 2008per un anno
  11. 21 aprile 2005 — 12 agosto 2006per un anno
  12. 25 aprile 2002 — 21 aprile 2005per 3 anni
  13. 23 febbraio 2002 — 25 aprile 2002testo originarioper 2 mesi

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2024

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2023 al 2 marzo 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19

    La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, ha disposto (con l'art. 1, comma 445, lettera d)) che "gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2002-02-22;12~art3 · fonte del testo

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