Art. 7 — Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative

[1]Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societa' Cooperative ((,nonche' in materia di contrattazione collettiva e materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.))

[2]1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, e' prorogato al 30 giugno 2008. 2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro il 30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2008". ((2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro e non oltre il 30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 settembre 2008".)) 3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attivita' fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attivita' del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007. 4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria. ((4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attivita' di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale gia' impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parita' di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. 4-ter. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalita' di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttivita'. La delibera di cui al primo periodo e' sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilita' economica e la validita'. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera e' sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilita' con il conto economico e il rispetto dei principi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze".))

Testo vigente dal 1 marzo 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 51/2015

    Questione infondata
    26 marzo 2015

    Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 39 Cost., dell'art. 7, comma 4, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella parte in cui stabilisce che «Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di un pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria». La disposizione censurata, lungi dall'assegnare ai predetti contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes , in contrasto con quanto statuito dall'art. 39 Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost. - Per l'affermazione che «per aversi una questione di legittimità validamente posta, è sufficiente che il giudice a quo fornisca un'interpretazione non implausibile della disposizione contestata che, per una valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo, egli ritenga di dover applicare nel giudizio principale e su cui nutra dubbi non arbitrari di conformità a determinate norme costituzionali », v. fra le tante, la citata sentenza n. 463/1994. - Sulla motivazione per relationem della non manifesta infondatezza v., da ultimo, le citate sentenze nn. 328/2011, 234/2011. - Sulla finalità perseguita dall'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, connesso all'art. 3, comma 1, della legge n. 142 del 2001, di garantire l'estensione dei minimi di trattamento economico (cosiddetto minimale retributivo) agli appartenenti ad una determinata categoria, assicurando la parità di trattamento tra i datori di lavoro e tra i lavoratori», v. la citata sentenza n. 59/2013.

    Art. 7 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 · Art. 39 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 59/2013

    Questione infondata
    29 marzo 2013

    Dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata dal Tribunale di Lucca, in funzioni di giudice del lavoro. Infatti, il giudice remittente è incorso in errore nell'individuazione della norma denunciata (cosiddetta aberratio ictus ), avendo sottoposto a scrutinio una disposizione non pertinente rispetto all'oggetto delle censure e non conferente rispetto al thema decidendi demandato al suo esame ( ex plurimis : sentenze n. 241 del 2012 e n. 47 del 2008; ordinanze n. 180 e n. 120 del 2011 e n. 92 del 2009). Invero, i giudizi a quibus concernono opposizioni a cartelle esattoriali aventi ad oggetto i (maggiori) contributi previdenziali richiesti dall'INPS alle società cooperative opponenti, in relazione a rapporti lavorativi da tali società instaurati con propri soci lavoratori, in essi sono, dunque, in discussione i rapporti giuridici previdenziali tra le cooperative opponenti e l'INPS, ancorché l'imponibile contributivo risulti determinato nel quantum con riferimento all'ammontare retributivo spettante ai lavoratori, nel quadro dei rapporti di lavoro correnti tra questi ultimi e le società. La finalità, perseguita sia dall'impugnato art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007 - e dall'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 che esso richiama - è quella di garantire l'estensione dei minimi di trattamento economico (cosiddetto minimale retributivo) agli appartenenti ad una determinata categoria, assicurando la parità di trattamento tra i datori di lavoro e tra i lavoratori. Invece, la normativa pertinente alla determinazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali (e, quindi, nel quadro del rapporto previdenziale) si rinviene non già nella norma censurata, ma nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché nell'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e nell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423 (Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142). Come il testuale tenore di tali ultime norme pone in luce, i rapporti previdenziali oggetto dei giudizi di cui alle ordinanze di rimessione trovano una disciplina specifica e distinta rispetto a quella dettata dall'art. 7, comma 4, qui censurata. In particolare, l'art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 (norma di interpretazione autentica dell'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989) detta una regolamentazione parallela a quella recata dall'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, in questa sede censurata. Tuttavia, gli ambiti di operatività delle due norme sono diversi. Infatti, la prima norma - nell'individuare la retribuzione imponibile a fini previdenziali o assistenziali, nel caso di pluralità di contratti intervenuti per la medesima categoria - attiene al rapporto previdenziale tra il datore di lavoro (società cooperativa) e l'ente previdenziale, cioè al rapporto oggetto dei giudizi a quibus , mentre il denunziato art. 7, comma 4, concerne il rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, con il relativo profilo retributivo, rapporto che non risulta in discussione nei detti giudizi. Ne consegue che data l'estraneità della norma censurata rispetto al thema decidendi demandato all'esame del remittente - soggetto invece alle disposizioni normative dianzi indicate - l'eventuale declaratoria d'illegittimità della disposizione impugnata non avrebbe alcuna incidenza sulla disciplina applicabile nei giudizi a quibus .

    Art. 7 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 · Art. 39 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2008

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 2008 al 1 marzo 2008. 418 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societa' Cooperative,nonche' in materia di contrattazione collettiva e materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.

aggiunto: 1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 … alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, e' prorogato al 30 giugno 2008. aggiunto: 2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro il 30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2008". aggiunto: 2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro e non oltre il 30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 settembre 2008". 3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della … data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007. aggiunto: 4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa' … stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoriaaggiunto: . 4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attivita' di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale gia' impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parita' di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. 4-ter. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalita' di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttivita'. La delibera di cui al primo periodo e' sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilita' economica e la validita'. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera e' sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilita' con il conto economico e il rispetto dei principi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248~art7 · fonte del testo

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