Art. 9 — Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142

Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: "e distinto" sono soppresse;
  • b)all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative";
  • c)all'articolo 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entita' del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6";
  • d)all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformita' con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario";
  • e)all'articolo 6, comma 1, le parole: "Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2003";
  • f)all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "del comma 1", sono inserite le seguenti: "nonche' all'articolo 3, comma 2-bis" e le parole: "ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1";
  • g)all'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attivita' svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio".

Testo vigente dal 26 febbraio 2003

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 460/2006

    Questione inammissibile
    28 dicembre 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera d ), della legge 14 febbraio 2003, n. 30, censurato, in riferimento agli articoli 3, 24, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui, sostituendo l'art. 5, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142, devolve al Tribunale ordinario le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica, sottraendole, in tal modo, al giudice del lavoro, al quale in precedenza erano attribuite. Infatti, le argomentazioni poste fondamento di detta questione – espressione, da un lato, di soggettivi giudizi di valore e, dall'altro, di interpretazioni talvolta contraddittorie, talvolta prive di qualsiasi capacità persuasiva – sono palesemente inidonee a giustificare un sindacato della Corte su una materia, quale quella processuale, nella quale il legislatore incontra, per costante giurisprudenza costituzionale, il solo limite della manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà. - In relazione al sindacato della Corte costituzionale nella materia processuale, v. citata sentenza n. 155/1992.

    Art. 9 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;30~art9 · fonte del testo

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