Art. 4 — Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida
[1]Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: "3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00. 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.". Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
[2]"Norma violata
[3]Punti
[4]Art. 173, comma 3
[5]5" sono sostituite dalle seguenti:
[6]"Norma violata
[7]Punti
[8]Art. 173, commi 3 e 3-bis
[9]5"
Testo vigente dal 4 agosto 2007
