Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: "5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2". All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 e' sostituito dal seguente: "5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2". 3. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "o accompagnata da cane guida," sono inserite le seguenti: "o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca,"

Testo vigente dal 7 agosto 2002

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2002

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 2002 al 7 agosto 2002. 20 parole tolte, 127 parole aggiunte.

tolto: Alaggiunto: Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tolto: come modificato dal aggiunto: e' sostituito dal seguente: "5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2". All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, tolto: le parole: "tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento", sono sostituite dalle seguenti: " tasso alcolemico aggiunto: il capoverso 5 e' sostituito dal seguente: "5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)tolto: ".aggiunto: , il conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2". 3. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "o accompagnata da cane guida," sono inserite le seguenti: "o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca,"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2002-06-20;121~art3 · fonte del testo

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