Art. 12 — Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, e' differito al 31 dicembre 1997. 4 Per l'anno 1997 resta ferma la facolta' per l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nei limiti delle disponibilita' di bilancio, di stipulare i contratti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30. Ai dipendenti pubblici in posizione di fuori ruolo presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, continua ad essere corrisposto lo stesso trattamento economico spettante al personale di pari qualifica dell'amministrazione di provenienza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1997 n. 449
4La L. 27 dicembre 1997 n. 449, ha disposto (con l'art. 39, comma 17) che "Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998".
Testo vigente dal 1 gennaio 1998
