Capo II – Disposizioni in materia finanziaria e contabile
- Art. 8 — Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa
- Art. 9 — Trasferimento dei fondi agli enti locali
- Art. 10 — Disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 662
- Art. 10-bis — (Modifiche alla legge di bilancio). 1. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, il numero: "2770" è sostituito dal seguente: "1282". La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997
- Art. 10-ter — Disposizioni circa le imposte sulle vincite e sugli spettacoli
- Art. 11 — Importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici per il 1996
- Art. 12 — Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego
- Art. 13 — Aspettative, permessi e indennità ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali
- Art. 14 — Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni
- Art. 15 — Entrata in vigore del mandato informatico e procedure di rendicontazione
- Art. 16 — Proroga della gestione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato
- Art. 17 — Credito agevolato all'editoria
- Art. 18 — Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche
- Art. 19 — Indennità di anzianità per i dipendenti di imprese già sottoposte ad amministrazione straordinaria
- Art. 20 — Modifica dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
- Art. 21 — Vincolo di destinazione di quote del Fondo sanitario nazionale
- Art. 22 — Interventi di recupero edilizio nel comune di Napoli
- Art. 23 — Cessazione dell'intervento di cui all'articolo 7, comma 14 della legge 22 dicembre 1986, n. 910
- Art. 24 — Mutui per il pagamento a saldo delle passività degli enti locali
- Art. 25 — Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360
- Art. 26 — Interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia
- Art. 27 — Disposizioni in materia previdenziale
- Art. 28 — Vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato
- Art. 29 — Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati
- Art. 29-bis — Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati
- Art. 29-ter — Disposizioni in materia di lotterie
- Art. 29-quater — (Integrazione del Fondo occupazione). 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 868 milirdi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Art. 30 — Entrata in vigore