La decorrenza iniziale del termine di tre mesi di cui all'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' fissata al 1 ottobre 1993, limitatamente ai casi in cui l'affidamento di mansioni superiori sia indispensabile per assicurare la complessiva funzionalita' di servizi pubblici. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai casi di svolgimento di mansioni superiori gia' in corso alla data del 21 febbraio 1993 ed ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi e nei termini di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione, presso ciascuna delle amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni ad esse rela- tive precedenti alla adozione del decreto legislativo n. 29 del 1993 in materia di trattamento economico per l'attribuzione di mansioni superiori. Le amministrazioni interessate adottano i relativi provvedimenti, evidenziando le eccezionali e comprovate esigenze di funzionamento dell'intero servizio. I provvedimenti di cui al comma 3 sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro ai fini di verifiche sulla sussistenza dei presupposti, da effettuare, nel rispetto delle competenze regionali, anche a mezzo dei servizi ispettivi e degli organi di controllo interno di cui all'art. 9 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia stata disposta per sopperire a vacanze di posti di organico, resta fermo l'obbligo di avviare le procedure per la copertura dei posti, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Fermo restando quanto disposto al comma 2, sono fatti salvi tutti gli atti connessi al conferimento e allo svolgimento di mansioni superiori dalla data del 21 maggio 1993 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 23 luglio 1993

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-19;247~art1 · fonte del testo

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