Art. 9 — Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti

Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare e' superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 1.380.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18. ((All'articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:))

  • a)((all'alinea, le parole: "Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva" sono sostituite dalle seguenti: "Per le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36";))
  • b)((alla lettera a), le parole: "dalle associazioni" sono soppresse)).

Testo vigente dal 23 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2026 al 23 maggio 2026. 84 parole aggiunte in 3 capoversi.

… 1, valutati in euro 1.380.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18. aggiunto: All'articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) all'alinea, le parole: "Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva" sono sostituite dalle seguenti: "Per le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36";

aggiunto: b) alla lettera a), le parole: "dalle associazioni" sono soppresse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-27;38~art9 · fonte del testo

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