Art. 1-ter — Proroga del credito d'imposta in favore dell'autotrasporto e dell'agricoltura

((All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, al primo periodo, le parole: "in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell'anno 2026" e, al secondo periodo, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2026".)) ((All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: "30 milioni di euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 2026" e le parole: "nel mese di marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026".)) ((Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, conseguente alle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole e' riconosciuto, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa effettuata, per l'acquisto dei suddetti fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.)) ((Il credito d'imposta di cui al comma 3 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.)) ((Il contributo straordinario di cui al comma 3 e' concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile 2026, recante il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.)) ((Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo al rispetto del limite di spesa, alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.)) ((All'articolo 24-ter, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: "sessanta" e' sostituita dalla seguente: "trenta" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la fruizione del rimborso con la modalita' di cui al presente comma, la dichiarazione di cui al comma 4 e' presentata esclusivamente in forma telematica". La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026.)) ((Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.))

Testo vigente dal 28 giugno 2026

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