Art. 14 — Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' determinata in due punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, ((dalla legge)) 26 settembre 1981, n. 537. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2026, 12,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18. Gli uffici di amministrazioni pubbliche con sede in Tunisia sono autorizzati a stipulare per le attivita' di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili, nei casi in cui l'ordinamento locale non consente il ricorso a contratti di appalto, contratti regolati esclusivamente dalla legge locale ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. I contratti di cui al presente comma non sono stipulati per mansioni proprie del personale di cui alla parte seconda, titolo VI, del decreto del Presidente della Repubblica ((5 gennaio 1967)), n. 18. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 258.150 per l'anno 2026, di euro 361.410 per l'anno 2027, di euro 379.481 per l'anno 2028, di euro 398.412 per l'anno 2029, di euro 419.064 per l'anno 2030, di euro 438.855 per l'anno 2031, di euro 461.228 per l'anno 2032, di euro 484.462 per l'anno 2033, di euro 508.556 per l'anno 2034, di euro 534.371 per l'anno 2035 e di euro 561.089 ((annui)) a decorrere dall'anno 2036. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 258.150 per l'anno 2026, a euro 361.410 per l'anno 2027, a euro 379.481 per l'anno 2028, a euro 398.412 per l'anno 2029, a euro 419.064 per l'anno 2030, a euro 438.855 per l'anno 2031, a euro 461.228 per l'anno 2032, a euro 484.462 per l'anno 2033, a euro 508.556 per l'anno 2034, a euro 534.371 per l'anno 2035 e a euro 561.089 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante riduzione per euro 258.150 per l'anno 2026, euro 361.410 per l'anno 2027 ed euro 561.089 annui a decorrere dall'anno 2028 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Testo vigente dal 23 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2026 al 23 maggio 2026. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, tolto: nella aggiunto: dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati … di cui alla parte seconda, titolo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 tolto: febbraio aggiunto: gennaio 1967, n. 18. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata … 508.556 per l'anno 2034, di euro 534.371 per l'anno 2035 e di euro 561.089 aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2036. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-27;38~art14 · fonte del testo

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