Art. 14-bis — Integrazione delle misure di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale
((All'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al personale non dirigente appartenente alla struttura tributaria competente, coinvolto nelle attivita' di verifica, controllo e riscossione dei tributi, e al personale partecipante, a vario titolo, alle attivita' propedeutiche al recupero fiscale dei tributi gestiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso in cui l'attivita' di accertamento non sia affidata in concessione, e' riconosciuto, nell'ambito della contrattazione integrativa e delle risorse del Fondo risorse decentrate, un incremento della quota dei compensi correlato alla performance conseguita, sulla base del sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, che non puo' superare l'ammontare del 30 per cento del trattamento tabellare individuale annuo lordo")).
Testo vigente dal 23 maggio 2026
