Art. 8 — Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero, le parole «e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,34 milioni di euro per l'anno 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2,34 milioni per l'anno 2025, si provvede ((mediante corrispondente)) riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ((All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "negli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025")).
Testo vigente dal 25 febbraio 2025
