Art. 8 — Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero, le parole «e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,34 milioni di euro per l'anno 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2,34 milioni per l'anno 2025, si provvede ((mediante corrispondente)) riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ((All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "negli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025")).

Testo vigente dal 25 febbraio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 2024 al 25 febbraio 2025. 2 parole tolte, 42 parole aggiunte.

… derivanti dal presente comma, pari a euro 2,34 milioni per l'anno 2025, si provvede tolto: con la aggiunto: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, … scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionaleaggiunto: . All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "negli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202~art8 · fonte del testo

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