All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,» sono inserite le seguenti: «nonche' ((per contrastare gli effetti dell'aumento)) dei costi dell'energia elettrica e del gas»;
  • b)al primo periodo, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023» sono inserite le seguenti: «, nonche' per quelli effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.»;
  • c)al terzo periodo, dopo le parole: «primo trimestre 2023» sono inserite le seguenti: «, nonche' a 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023». Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e ((non superiori a)) 15 milioni di euro. Per le societa' e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime societa' e associazioni. Le societa' sportive professionistiche e societa' e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attivita' sportiva giovanile. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del ((Fondo per interventi)) strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni ((,)) dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 agosto 2023

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 17 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 2023 al 17 agosto 2023. 7 parole tolte, 6 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,» sono inserite le seguenti: «nonche' per contrastare tolto: l'aumento aggiunto: gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas»;

… periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e tolto: fino a un massimo di aggiunto: non superiori a 15 milioni di euro. Per le societa' e associazioni sportive costituite a partire … milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per tolto: gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioniaggiunto: , dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-22;75~art37 · fonte del testo

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