Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle societa' sportive professionistiche 1. All'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) ((al comma 4, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: "i-bis) segnala, con propria deliberazione, le accertate situazioni distorsive dei principi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia di sport nonche' alla federazione sportiva interessata";)) 0b) ((al comma 6, dopo l'undicesimo periodo e' inserito il seguente: "I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le societa' sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione";)) 0c) ((al comma 8:

  • 1)il quindicesimo periodo e' sostituito dai seguenti: "In sede di prima applicazione, le due unita' di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma possono essere nominate dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se dipendenti delle federazioni di cui al comma 11, lettera a), del presente articolo, per la durata dell'incarico di cui al tredicesimo periodo gli interessati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza e senza oneri a carico del datore di lavoro";
  • 2)al sedicesimo periodo, le parole: "di tale incarico" sono sostituite dalle seguenti: "degli incarichi di cui al quindicesimo periodo";
  • 3)dopo il sedicesimo periodo e' inserito il seguente: "La Commissione puo' altresi' avvalersi, previo accordo con le societa' concedenti, di dipendenti di societa' controllate dallo Stato, anche indirettamente, mediante distacco di durata annuale rinnovabile e con oneri a carico di queste ultime, compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai rimborsi di spese e ai buoni pasto"));
  • a)dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Fino al 31 dicembre 2026, la Commissione ((...)) e' autorizzata, nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale, in comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, avvalendosi delle modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 ((,)) e in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti. In ogni caso, per il personale non gia' appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione, l'inquadramento puo' avvenire solo all'esito di specifici concorsi pubblici con valorizzazione delle esperienze professionali pregresse. Dall'attuazione ((del presente comma)) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede ((ai relativi adempimenti)) mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.»;
  • b)al comma 11, lettera a), le parole: «destinati alle stesse federazioni sportive nazionali;» sono sostituite dalle seguenti: «destinati alle stesse federazioni sportive nazionali. All'esito della determinazione annuale, tale quota e' direttamente corrisposta alla Commissione dalla societa' Sport e salute S.p.A.;»;
  • c)al comma 12 e' ((aggiunto, in fine,)) il seguente periodo: «La Commissione ((...)) puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello ((Stato)), ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello ((Stato)) e sull'ordinamento dell'((Avvocatura)) dello ((Stato)), di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.». 1-bis. ((La disposizione di cui alla lettera 0b) del comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le societa' sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)).

Testo vigente dal 8 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 2026 al 8 agosto 2026. 39 parole tolte, 378 parole aggiunte in 6 capoversi.

… 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: aggiunto: 0a) al comma 4, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: "i-bis) segnala, con propria deliberazione, le accertate situazioni distorsive dei principi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia di sport nonche' alla federazione sportiva interessata"; 0b) al comma 6, dopo l'undicesimo periodo e' inserito il seguente: "I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le societa' sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione"; 0c) al comma 8:

tolto: a) dopo ilaggiunto: 1) il quindicesimo periodo e' sostituito dai seguenti: "In sede di prima applicazione, le due unita' di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma possono essere nominate dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se dipendenti delle federazioni di cui al comma 11, lettera a), del presente articolo, per la durata dell'incarico di cui al tredicesimo periodo gli interessati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza e senza oneri a carico del datore di lavoro";

aggiunto: 2) al sedicesimo periodo, le parole: "di tale incarico" sono sostituite dalle seguenti: "degli incarichi di cui al quindicesimo periodo";

aggiunto: 3) dopo il sedicesimo periodo e' inserito il seguente: "La Commissione puo' altresi' avvalersi, previo accordo con le societa' concedenti, di dipendenti di societa' controllate dallo Stato, anche indirettamente, mediante distacco di durata annuale rinnovabile e con oneri a carico di queste ultime, compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai rimborsi di spese e ai buoni pasto";

aggiunto: a) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Fino al 31 dicembre 2026, la Commissione tolto: indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle societa' sportive professionisticheaggiunto: ... e' autorizzata, nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad inquadrare … marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69aggiunto: , e in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti. In ogni caso, per il … avvenire solo all'esito di specifici concorsi pubblici con valorizzazione delle esperienze professionali pregresse. Dall'attuazione tolto: della presente disposizione aggiunto: del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede aggiunto: ai relativi adempimenti mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.»;

c) al comma 12 e' aggiunto tolto: in fineaggiunto: , in fine, il seguente periodo: «La Commissione tolto: indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle societa' sportive professionisticheaggiunto: ... puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello tolto: stato aggiunto: Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello tolto: stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello stato aggiunto: Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.»aggiunto: . 1-bis. La disposizione di cui alla lettera 0b) del comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le societa' sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-06-26;108~art5 · fonte del testo

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