Art. 8 — Disposizioni urgenti per il riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno
Al fine di riordinare l'assetto ordinamentale dell'Unione italiana tiro a segno e di assicurare la separazione tra le funzioni istituzionali e quelle sportive, ferma restando l'unitarieta' soggettiva dell'ente e la natura giuridica di ente pubblico di natura associativa, il presente articolo disciplina gli elementi essenziali dell'organizzazione, delle competenze, della gestione e dei controlli dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 ((,)) e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata in materia di sport ((, previa intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, limitatamente alla parte concernente l'ordinamento sportivo e il funzionamento dell'istituzione sportiva)), disciplina il funzionamento interno e i profili procedurali dell'ente in conformita' alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei seguenti ((principi e criteri)):
- a)separazione delle funzioni, delle responsabilita', della gestione, della contabilita' tra l'attivita' istituzionale, relativa all'istruzione, all'addestramento al tiro con arma da fuoco o ad aria compressa e al rilascio delle certificazioni per gli usi di legge, e l'attivita' sportiva, relativa all'organizzazione, alla promozione e alla preparazione degli atleti;
- b)previsione dell'Istituzione sportiva, quale organismo strumentale dell'Unione italiana tiro a segno per l'esercizio delle attivita' sportive, dotata di autonomia patrimoniale e gestionale, la cui gestione e' conforme ai principi contabili generali adottati dall'Unione italiana tiro a segno di efficacia, efficienza ed economicita', della quale utilizza il medesimo sistema contabile, nel rispetto dell'equilibrio economico e dell'obbligo del pareggio finanziario, tenendo conto anche dei contributi destinati all'attivita' olimpica e di alto livello. Nell'esercizio delle attivita' sportive, l'Istituzione sportiva opera secondo le norme di diritto privato;
- c)individuazione dei seguenti soggetti:
- 1)l'Unione italiana tiro a segno, quale ente pubblico di natura associativa;
- 2)l'Istituzione sportiva, di cui alla lettera b);
- 3)le sezioni di tiro a segno nazionale, riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno;
- 4)gli enti o organismi federati, riconosciuti per lo svolgimento ((delle sole attivita' ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del diploma di idoneita' al maneggio delle armi (DIMA), riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale));
- 5)gli organismi sportivi affiliati, ammessi ai soli fini dell'ordinamento sportivo;
- d)previsione del consiglio generale, quale organo di amministrazione dell'Unione italiana tiro a segno, che dura in carica quattro anni e, comunque, sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, composto da:
- 1)il presidente nazionale, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parita';
- 2)un rappresentante designato dal Ministro della difesa e un rappresentante designato dall'Autorita' politica delegata in materia di sport;
- 3)((un rappresentante delle sezioni di tiro a segno nazionale designato tra i legali rappresentanti delle sezioni medesime, con le procedure previste dallo statuto));
- 4)due rappresentanti degli enti o organismi eventualmente federati all'Unione italiana tiro a segno per le finalita' addestrative designati dai medesimi enti o organismi, con le procedure previste dallo statuto;
- e)riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, che esercita le proprie funzioni anche nei confronti dell'Istituzione sportiva, nominato con decreto del Ministro della difesa e composto da tre revisori effettivi e due supplenti, dei quali:
- 1)un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore ((supplente designati)) dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- 2)un revisore effettivo e un revisore supplente designati dall'Autorita' politica delegata in materia di sport;
- 3)un revisore effettivo designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;
- f)previsione di un comitato tecnico di vigilanza sulle sezioni di tiro a segno nazionale, il cui presidente e' designato dal consiglio generale, articolato in due sezioni con competenze per le attivita' di:
- 1)controllo sulla attivita' di verifica ((,)) da parte di soggetti autorizzati ((dalla legge, di infrastrutture)), impianti, campi di tiro e rilascio delle ((agibilita'; la sezione di cui al presente numero e' composta)) da tre rappresentanti designati dal Ministro della difesa e tre rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale, tutti di comprovata esperienza professionale in balistica e nelle attivita' sportive dell'Unione italiana tiro a segno;
- 2)gestione amministrativa, contabile e ((patrimoniale; la sezione di cui al presente numero e' composta)) da esperti iscritti nel Registro dei revisori legali, dei quali: 2.1) un rappresentante designato dall'Autorita' politica delegata in materia di sport; 2.2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa; 2.3) due rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale;
- g)previsione di un organo assembleare di livello nazionale composto dai rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle societa' sportive dilettantistiche affiliate, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nell'ambito di ciascuna associazione sportiva dilettantistica e societa' sportiva dilettantistica affiliata e dai rappresentanti dei gruppi sportivi militari e dei gruppi sportivi dei corpi dello Stato che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi dell'articolo 6 ((, comma 4, lettera b),)) della legge 31 marzo 2000, n. 78, ((che ogni quadriennio olimpico elegge)) i membri del consiglio sportivo ((di cui alla lettera h) del presente comma)) secondo quanto previsto dai principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano;
- h)previsione, nell'ambito dell'Istituzione sportiva di cui alla lettera b), del consiglio sportivo, quale organo di indirizzo della politica sportiva, le cui ipotesi di decadenza sono disciplinate conformemente a quanto previsto dai principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano, composto da:
- 1)un presidente, eletto dall'organo assembleare, che lo presiede e ha la rappresentanza sportiva dell'Unione italiana tiro a segno presso la federazione internazionale di riferimento, il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico;
- 2)due rappresentanti degli atleti, assicurando la parita' di genere;
- 3)un rappresentante dei tecnici;
- 4)sette rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle societa' sportive dilettantistiche affiliate, assicurando ((le pari opportunita'));
- i)previsione che la decadenza, per qualsiasi causa, del presidente dell'Unione italiana tiro a segno e del consiglio generale non si estende al consiglio sportivo e viceversa;
- l)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 4 AGOSTO 2026, N. 142));
- m)definizione delle modalita' di svolgimento delle attivita' addestrative, del rilascio delle certificazioni previste dalla legge e delle competenze dell'Unione italiana tiro a segno in materia di costituzione, riconoscimento, organizzazione, distribuzione territoriale e funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e delle relative delegazioni territoriali;
- n)attribuzione all'Unione italiana tiro a segno dei compiti di direzione, coordinamento e vigilanza nei confronti delle sezioni di tiro a segno nazionale, degli enti o organismi federati e degli organismi sportivi affiliati, ferma restando l'attivita' di indirizzo in materia sportiva, esercitata dal consiglio sportivo nei limiti delle risorse assegnate;
- o)previsione di un fondo interno destinato alla costruzione e al mantenimento in efficienza dei poligoni, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, alimentato con risorse dell'Unione italiana tiro a segno;
- p)definizione delle modalita' di gestione e di utilizzo dei beni di proprieta' dell'Unione italiana tiro a segno e dei beni demaniali in uso, in conformita' a quanto previsto al comma 3;
- q)disciplina della costituzione, dell'organizzazione, dei compiti e delle modalita' di funzionamento delle strutture periferiche sportive, nonche' degli organi di giustizia sportiva ((e dei responsabili della protezione dei minori che svolgono attivita' sportiva)), secondo i principi generali stabiliti dall'Istituzione sportiva;
- r)((definizione di)) categorie di iscritti, tesserati, affiliati, requisiti e modalita' di iscrizione e affiliazione, norme comportamentali, riconoscimenti, infrazioni e sanzioni disciplinari, nonche' modalita' di riconoscimento delle sezioni di tiro a segno nazionale e degli enti o organismi federati, secondo i principi generali stabiliti dal consiglio generale e dall'Istituzione sportiva;
- s)definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni di tiro a segno nazionale;
- t)((definizione delle)) modalita' di adozione dei regolamenti interni attuativi. Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'ente, esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, promuovendo, dirigendo e coordinando le attivita' dell'Unione italiana tiro a segno. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per la durata di quattro ((anni; l'incarico e' rinnovabile)) per non piu' di due volte. I componenti degli altri organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I beni appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino gia' dati in uso gratuito alle sezioni di tiro a segno nazionale, sono concessi in uso a titolo gratuito all'Unione italiana tiro a segno, che li destina alle finalita' istituzionali e sportive previste dalla legge. ((Le disposizioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione)). L'Unione italiana tiro a segno, sulla base di direttive tecniche adottate previo parere obbligatorio e vincolante della competente sezione del comitato tecnico di vigilanza, provvede al controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione, la sistemazione e la manutenzione dei poligoni di tiro, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, nonche' al rilascio delle agibilita', compresi i locali per la custodia di armi e munizioni presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale. L'Unione italiana tiro a segno provvede all'ammodernamento degli impianti e dei campi di tiro e ne assicura la gestione in forma centralizzata. Puo' altresi' affidarne, nel rispetto della disciplina vigente e mediante procedure ad evidenza pubblica, la gestione o l'utilizzazione a enti o organismi terzi. L'Unione italiana tiro a segno provvede alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attivita' d'istituto, nonche' alle proprie spese di funzionamento, a valere sulle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 12 e nei limiti delle medesime. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 2026, N. 142)). L'Unione italiana tiro a segno riconosce come soggetti federati gli enti o organismi volontariamente aderenti che intendono promuovere e favorire le attivita' addestrative con armi da fuoco o ad aria compressa, nei termini stabiliti dallo statuto. Gli enti o organismi federati, ((ai fini del solo esercizio delle attivita' ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del DIMA e di ogni altra certificazione per gli usi di legge riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale)), devono possedere requisiti di affidabilita' organizzativa, idoneita' tecnica, professionalita', continuita' operativa e sicurezza, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto e i regolamenti attuativi disciplinano il numero e la distribuzione territoriale delle sezioni e delle delegazioni, nonche' i requisiti economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dal secondo periodo. In ogni comune con popolazione inferiore a 500.000 abitanti puo' essere riconosciuta una sola sezione del tiro a segno nazionale, salva l'istituzione di delegazioni comunali dotate di propria autonomia gestionale in base allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno. Le sezioni di tiro a segno nazionale hanno natura giuridica di diritto privato, sono riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno e svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Sono iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche ((, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39)). In particolare, le sezioni di tiro a segno nazionale:
- a)provvedono all'addestramento di coloro che hanno l'obbligo per legge di iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale;
- b)curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica dei tesserati, nonche' l'organizzazione di manifestazioni sportive in regime di affiliazione;
- c)svolgono attivita' promozionale e di divulgazione del tiro a segno, anche mediante attivita' ludiche propedeutiche all'uso delle armi. Nelle sezioni di tiro a segno nazionale che partecipano anche all'attivita' sportiva dell'Unione italiana tiro a segno, il voto interno ai fini della rappresentanza assembleare sportiva e' espresso dal presidente dell'organismo sportivo cui e' affidata la gestione della sezione di tiro a segno nazionale, nonche' dal rappresentante degli atleti e dal rappresentante dei tecnici, eletti o individuati secondo le modalita' stabilite dallo statuto dell'Unione italiana tiro a segno. Possono affiliarsi, ai fini sportivi, all'Unione italiana tiro a segno, secondo le modalita' stabilite dallo statuto, gli organismi sportivi che abbiano la disponibilita' di un impianto o di un campo di tiro ovvero ne utilizzino uno in base a titolo legittimo, purche' costituiti con atto costitutivo e statuto conformi allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, ai principi fondamentali del Comitato olimpico nazionale italiano e alle ulteriori disposizioni dell'ordinamento sportivo vigente. Gli organismi sportivi affiliati partecipano esclusivamente all'ordinamento sportivo dell'Unione italiana tiro a segno ((e non possono in alcun caso svolgere le attivita' certificative riservate dalla legge alle sezioni di tiro a segno nazionale, compreso il rilascio del DIMA)). Le funzioni di pubblica sicurezza connesse all'uso delle armi sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 110 del 1975. Le entrate delle sezioni di tiro a segno nazionale sono costituite da:
- a)il 75 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;
- b)proventi dell'attivita' sportiva e ludico-amatoriale;
- c)contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonche' donazioni, liberalita' e lasciti previa accettazione deliberata con le modalita' stabilite nello statuto dell'Unione italiana tiro a segno;
- d)corrispettivi per l'attivita' didattica, per i servizi resi, nonche' per l'eventuale attivita' di promozione pubblicitaria;
- e)ulteriori entrate riferibili alla gestione della sezione. L'Unione italiana tiro a segno adotta un sistema contabile unitario, articolato in due ambiti gestionali distinti, rispettivamente riferiti all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva, con separata evidenza delle entrate, delle spese, dei costi, dei ricavi e dei risultati di gestione. L'Unione italiana tiro a segno redige distinti documenti contabili preventivi e consuntivi, ((riferiti rispettivamente)) all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva. Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Istituzione sportiva costituiscono specifiche sezioni da allegare ai corrispondenti documenti contabili dell'Unione italiana tiro a segno. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono cosi' costituite:
- a)per l'area istituzionale dell'ente, da:
- 1)la quota annua per l'iscrizione obbligatoria prevista dall'articolo 251, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- 2)le quote federative;
- 3)i proventi dei corsi di formazione dei direttori di tiro ((e degli istruttori dell'Unione italiana tiro a segno));
- 4)i corrispettivi relativi alle verifiche tecniche e agli ulteriori servizi addestrativi e di vigilanza;
- 5)eventuali contributi privati e pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
- 6)donazioni, liberalita', lasciti, sponsorizzazioni, corrispettivi per eventuali attivita' rese, entrate eventuali e diverse, nonche' rendite patrimoniali;
- 7)il 25 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;
- b)per l'Istituzione sportiva, da:
- 1)le quote di tesseramento e i contributi relativi all'attivita' sportiva;
- 2)i contributi della societa' Sport e salute S.p.A. nonche' eventuali contributi del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico;
- 3)i proventi dei corsi di formazione sportiva. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Unione italiana tiro a segno, la tenuta delle scritture e la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinate dal regolamento di amministrazione e contabilita', ispirato ai principi civilistici, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Al presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno e' attribuita, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, un'indennita' di carica determinata nel provvedimento di nomina. Ai componenti degli organi dell'ente non e' attribuita l'indennita' di carica e puo' essere attribuito un gettone di presenza nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento interno. Tutte le cariche degli organi dell'Istituzione sportiva sia centrali che periferiche ((sono a titolo gratuito)). I beni ((...)) immobili destinati al funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e allo svolgimento delle relative attivita' addestrative e sportive restano nella disponibilita' dell'Unione italiana tiro a segno, che ne disciplina l'utilizzo, l'amministrazione, la conservazione e la destinazione secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di amministrazione e contabilita' e dagli atti di affidamento della gestione delle sezioni. I soggetti affidatari della gestione delle sezioni utilizzano tali beni esclusivamente per le finalita' previste dalla legge, dallo statuto e dagli atti di affidamento, senza che cio' comporti acquisto di diritti dominicali o di disponibilita' ((...)) incompatibili con le attribuzioni dell'Unione italiana tiro a segno. Gli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 20, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e) ((,)) e' finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente.»;
- b)all'articolo 250:
- 1)al comma 2, le parole: «e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «e' affidata alla vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, che adotta le direttive tecniche per la concessione e il mantenimento dell'agibilita' al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale»;
- 2)al comma 3, le parole: «sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «sono dati in uso, a titolo gratuito, all'Unione italiana tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato, che ne disciplina l'utilizzazione secondo la legge, il proprio statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilita' e addestramento al tiro»;
- c)all'articolo 251:
- 1)al comma 2, dopo le parole: «presso le ((Forze)) armate dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «e i Corpi armati dello Stato»;
- 2)dopo il ((comma 2 e' inserito)) il seguente: «2-bis. Nell'ambito degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 l'Unione italiana tiro a segno provvede alla formazione sulla legislazione in materia di armi e all'addestramento mediante protocolli che prevedono ((tre)) giorni di esercitazioni applicate all'uso delle armi.»;
- 3)al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La quota annua per l'iscrizione obbligatoria all'Unione italiana tiro a segno per le categorie indicate ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 25.». All'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, le parole: «e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» sono sostituite dalle seguenti: «((, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)), nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ((ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e nella)) legislazione vigente»;
- b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «I requisiti di capacita' tecnica dei direttori e degli istruttori sono stabiliti dall'Unione italiana tiro a segno, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti ((, fermo restando quanto previsto con riferimento alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneita' al maneggio delle armi (DIMA). Il rilascio del DIMA e' riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo, ancorche' federato o affiliato all'Unione italiana tiro a segno)).»;
- c)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 4 AGOSTO 2026, N. 142));
- d)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 4 AGOSTO 2026, N. 142));
- e)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 4 AGOSTO 2026, N. 142)); All'articolo 73 ((, primo comma,)) del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ((...)) le parole: «Il Capo della Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, ((di cui al)) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Capo della Polizia». All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, le parole: «Ai soli fini della difesa personale» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai soli fini della difesa personale». Il Commissario straordinario dell'Unione italiana tiro a segno, di cui al decreto del Ministro della difesa 13 febbraio 2026, e' prorogato nell'incarico sino alla nomina del presidente nazionale e provvede:
- a)entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'adeguamento dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno per la successiva approvazione ai sensi del comma 1;
- b)entro trenta giorni dalla data di approvazione dello Statuto ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilita'. Entro trenta giorni dalla data di adozione del regolamento di amministrazione e contabilita', le sezioni di tiro a segno nazionale adeguano ((, qualora necessario,)) la propria organizzazione amministrativa e contabile alle disposizioni del presente articolo, dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno e del regolamento di amministrazione e contabilita'. Il presidente nazionale, una volta nominato, provvede alle attivita' relative alla costituzione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2026, degli organi collegiali ai sensi del nuovo statuto. Fino al completamento degli adempimenti previsti dai commi 21 e 22, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti. ((Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituzione sportiva di cui al comma 1, lettera b), sono indette successivamente alla data di approvazione dello statuto, come adeguato ai sensi del comma 21, lettera a), nonche' al completamento degli adempimenti di cui al comma 24, secondo le modalita' stabilite dallo statuto medesimo e nel rispetto dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano. Le procedure elettorali eventualmente indette o espletate prima della data di approvazione dello statuto non producono effetti ai fini della costituzione degli organi dell'Istituzione sportiva. Entro trenta giorni dal completamento degli adempimenti di cui al comma 24, sono aperti i termini per la presentazione delle candidature)). Fermo ((restando)) quanto previsto dal comma 4, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 8 agosto 2026
