Art. 11 — Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) ((all'articolo 11, comma 1, le parole: "agli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: "ai presidenti"));

  • a)all'articolo 13-bis:
  • 01)((al comma 4, lettera b), le parole: "almeno 30 giorni prima dell'inizio" sono sostituite dalle seguenti: "con congruo anticipo rispetto all'inizio"));
  • 1)al comma 6, il diciannovesimo ed il ventesimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al periodo diciottesimo, su proposta del presidente della Commissione, puo' essere nominato, tra gli organi, un Vicesegretario Generale con incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il Vicesegretario ((Generale)), se dipendenti pubblici, sono collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato, ferma, nel caso di dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilita' dettata dalla vigente normativa o, nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilita' nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario Generale la Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
  • 2)al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti « dal 1° gennaio 2026» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione e al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque ((per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile con deliberazione della medesima Commissione di ulteriori sei mesi)), la stessa puo' avvalersi, fino a un numero di 10 unita' ((per ciascuna Federazione)), previa stipula di apposita ((convenzione)) e comunque senza nuovi o maggiori ((oneri)) a carico della finanza pubblica, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento ((, compreso il personale che svolge funzioni ispettive,)) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle societa' di calcio (Co.Vi.So.C.) e ((nella)) Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico di detto personale rimane a carico delle due Federazioni. In sede di prima applicazione, una delle ((unita' di personale di livello dirigenziale)) non generale di cui al secondo periodo del presente comma puo' essere nominata dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata di tale incarico, comunque, non puo' eccedere il termine di cinque anni.((La convenzione di cui al tredicesimo periodo disciplina altresi' le modalita' di utilizzo condiviso da parte della Commissione, per quanto necessario, delle piattaforme digitali in uso presso le Commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo a carico delle societa' sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni))»;
  • 3)al comma 10 e' aggiunto il seguente periodo: « Per le medesime finalita' e' autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno 2025. Ai relativi oneri ((si provvede)) mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies ((, del presente decreto)). Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente ((, anche)) conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» 4) al comma 11 le parole «dall'anno 2025», sono sostituite dalle seguenti «dall'anno 2026».
  • b)all'articolo 26, comma 2, primo periodo, la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente «otto».
  • b-bis)((dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: "Art. 26-bis (Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico. 3. Per i contratti di atleti professionisti, le societa' sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilita' finanziaria e, in particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari")).

Testo vigente dal 10 agosto 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2025 al 10 agosto 2025. 17 parole tolte, 275 parole aggiunte in 7 capoversi.

aggiunto: 1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: aggiunto: 0a) all'articolo 11, comma 1, le parole: "agli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: "ai presidenti";

aggiunto: 01) al comma 4, lettera b), le parole: "almeno 30 giorni prima dell'inizio" sono sostituite dalle seguenti: "con congruo anticipo rispetto all'inizio";

… Vicesegretario Generale con incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il Vicesegretario aggiunto: Generale, se dipendenti pubblici, sono collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa …

… fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque per un periodo massimo di tolto: 6 aggiunto: dodici mesi, prorogabile con deliberazione della medesima Commissione di ulteriori sei mesi, la stessa puo' avvalersi, fino a un numero di 10 unita' aggiunto: per ciascuna Federazione, previa stipula di apposita tolto: convezione aggiunto: convenzione e comunque senza nuovi o maggiori aggiunto: oneri a carico della finanza pubblica, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento tolto: che,aggiunto: , compreso il personale che svolge funzioni ispettive, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle societa' di calcio (Co.Vi.So.C.) e tolto: in quella della aggiunto: nella Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico di detto personale rimane a carico delle due Federazioni. In sede di prima applicazione, una delle unita' tolto: dirigenziali aggiunto: di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma puo' essere nominata … La durata di tale incarico, comunque, non puo' eccedere il termine di cinque anni.aggiunto: La convenzione di cui al tredicesimo periodo disciplina altresi' le modalita' di utilizzo condiviso da parte della Commissione, per quanto necessario, delle piattaforme digitali in uso presso le Commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo a carico delle societa' sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni»;

3) al comma 10 e' aggiunto il seguente periodo: « Per le medesime finalita' e' autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si tolto: fa fronte aggiunto: provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies tolto: del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36.aggiunto: , del presente decreto. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento … riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigenteaggiunto: , anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge …

b) all'articolo 26, comma 2, primo periodo, la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente «otto»aggiunto: .

aggiunto: b-bis) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: "Art. 26-bis (Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico. 3. Per i contratti di atleti professionisti, le societa' sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilita' finanziaria e, in particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-30;96~art11 · fonte del testo

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