Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» All'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2:
- 1)al primo periodo, le parole: «privati promotori» sono sostituite dalle seguenti: «proponenti» e, dopo il primo periodo, ((e' inserito)) il seguente: «Nel caso in cui i soggetti proponenti di cui al primo periodo siano amministrazioni pubbliche, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie gia' previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
- 1-bis)((dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "In ogni caso, sono tassativamente escluse dalla facolta' di deroga mediante ordinanza le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e di accesso agli atti, nonche' le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di tutela della legalita' e di prevenzione della corruzione";
- 1-ter)al nono periodo, dopo le parole: "della societa' Sport e salute S.p.A." sono inserite le seguenti: "e dell'attivita' di vigilanza collaborativa dell'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"));
- 2)al dodicesimo periodo, la parola: «comunale» e' soppressa e le parole: «sub-commissario il sindaco del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «sub-commissari il sindaco del comune e il presidente della regione interessati»;
- 3)al diciassettesimo periodo ((,)) le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di»;
- 4)l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per la durata della struttura commissariale, nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unita' di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Commissario straordinario puo' avvalersi di un magistrato amministrativo o contabile, da collocarsi in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del Commissario straordinario, ovvero di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, a cui puo' essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo del magistrato amministrativo o contabile e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza, un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi e ((onnicomprensivita' del trattamento economico)) di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ((convertito, con modificazioni,)) dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con ordinanza del Commissario straordinario, previo accordo con la societa' concedente, puo' essere altresi' autorizzato il distacco presso la struttura commissariale, di durata annuale rinnovabile, di massimo cinque dipendenti di societa' controllate dallo Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a carico di ((queste ultime)), ivi ((compresi)) quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto.»;
- b)al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le dotazioni di cui al primo periodo sono destinate anche alle spese di funzionamento della struttura commissariale, all'acquisto o al noleggio di beni e servizi necessari all'operativita' della struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario e al rimborso delle spese di missione del personale, anche esterno alla struttura commissariale, di cui puo' avvalersi il Commissario straordinario.» ((e, al secondo periodo, le parole: "Ai relativi oneri" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri di cui al primo periodo"));
- b-bis)((dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e le competenze tecniche maturate nell'ambito dell'organizzazione del campionato europeo di calcio 'UEFA EURO 2032' nonche' di evitare la dispersione delle competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei mesi dal completamento delle opere, redige una relazione concernente le buone pratiche e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del citato campionato europeo di calcio. Ai fini della predisposizione di linee di indirizzo per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive nel territorio nazionale, la relazione individua inoltre i modelli procedurali e organizzativi di maggiore efficacia. La predetta relazione e' trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e all'Autorita' nazionale anticorruzione")). Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento delle disposizioni di cui ((al comma 1)), lettera b), nella misura di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, ((di cui all'articolo)) 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Testo vigente dal 8 agosto 2026
