Art. 6 — Modifiche all'articolo 423-bis del codice penale
[1]Modifiche ((agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter)) del codice penale
[2]1. All'articolo 423-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, ((le parole: "o foreste" sono sostituite dalle seguenti: ", foreste o zone di interfaccia urbano-rurale" e)) le parole «da quattro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei»;
- b)al secondo comma, le parole: «da uno» sono sostituite dalle seguenti: «da due»;
- c)dopo il quarto comma, e' inserito il seguente: «La pena prevista dal primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso al fine di trarne profitto per se' o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi». ((1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni". 1-ter. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole: "423-bis, primo comma," sono soppresse)).
Testo vigente dal 10 ottobre 2023
