Art. 16 — Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario
Disposizioni in materia di ((contrasto degli atti di violenza)) nei confronti del personale sanitario All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;
- b)((il secondo comma)) e' sostituito dal seguente: «((...)) Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene ((di cui)) al comma primo.». ((1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonche' di assicurare l'incolumita' degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, presso le strutture medesime, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del questore possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))
Testo vigente dal 30 maggio 2023
