[1]Modifiche agli articoli 380 ((, 382-bis e 550)) del codice di procedura penale

[2]1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti: «a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;
  • a-quater)delitto di danneggiamento previsto dall'articolo ((635, quarto comma)), del codice penale;»;
  • b)all'articolo 382-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei)) casi di delitti non colposi per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonche' di chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita', ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio((...))»;
  • b-bis)((all'articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: "635, terzo" sono inserite le seguenti: "e quarto")).

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 2024 al 26 novembre 2024. 65 parole tolte, 44 parole aggiunte in 5 capoversi.

aggiunto: Modifiche agli articoli 380, 382-bis e 550 del codice di procedura penale

aggiunto: 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, tolto: terzo aggiunto: quarto comma, del codice penale;»;

b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. tolto: Nei aggiunto: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei casi di delitti non colposi per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, … o incolumita' pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del serviziotolto: , si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.»aggiunto: ...»;

aggiunto: b-bis) all'articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: "635, terzo" sono inserite le seguenti: "e quarto".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-01;137~art2 · fonte del testo

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