Art. 2 — Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale
[1]Modifiche agli articoli 380 ((, 382-bis e 550)) del codice di procedura penale
[2]1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti: «a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;
- a-quater)delitto di danneggiamento previsto dall'articolo ((635, quarto comma)), del codice penale;»;
- b)all'articolo 382-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei)) casi di delitti non colposi per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonche' di chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita', ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio((...))»;
- b-bis)((all'articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: "635, terzo" sono inserite le seguenti: "e quarto")).
Testo vigente dal 26 novembre 2024
