All'articolo 4, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo le parole: «della forza pubblica nel corso» sono inserite le seguenti: «di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o»;
  • b)dopo le parole: «operazioni di polizia» sono inserite le seguenti: «, anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone,»;
  • c)le parole: «strumenti di effrazione» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti di effrazione o atti ad offendere»;
  • d)le parole: «non appaiono giustificabili» sono sostituite dalle seguenti: «((,)) appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumita' pubblica o individuale». Al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente: «Art. 11-bis - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore. 2. Dell'ora in cui e' stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al ((comma 1)) e' data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono ((,)) ordina il rilascio della persona accompagnata. 3. Al pubblico ministero e' data altresi' immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui e' avvenuto. 3-bis. ((Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresi' invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio))».

Testo vigente dal 25 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2026 al 25 aprile 2026. 1 parola tolta, 63 parole aggiunte.

d) le parole: «non appaiono giustificabili» sono sostituite dalle seguenti: «aggiunto: , appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumita' pubblica o … Dell'ora in cui e' stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma tolto: precedente aggiunto: 1 e' data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorronoaggiunto: , ordina il rilascio della persona accompagnata. 3. Al pubblico ministero e' data altresi' immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui e' avvenuto. aggiunto: 3-bis. Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresi' invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari