((All'articolo 18 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale:

  • a)nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
  • b)sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
  • c)sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
  • d)in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni".)) ((Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:))
  • a)((all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La promozione a finanziere e' sospesa qualora nei confronti dell'allievo finanziere, gia' giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa";))
  • b)((all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzieri' e' escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento: a) risulti sospeso dall'impiego; b) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; c) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato; d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza";))
  • c)((all'articolo 55, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il personale appartenente ai ruoli 'ispettori' e 'sovrintendenti' e' escluso dalle aliquote qualora, alla data di formazione delle stesse:
  • a)nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
  • b)sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
  • c)risulti sospeso dall'impiego ovvero dalle funzioni del grado;
  • d)si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'")).

Testo vigente dal 25 aprile 2026

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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23~art21bis · fonte del testo

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