Art. 7 — Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio
All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016.". All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al numero 3-bis), dopo le parole "articolo 624-bis" sono aggiunte le seguenti: "o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa";
- b)dopo il numero 3-quater), ((e' aggiunto il seguente)): "3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;
- 3-sexies)((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)).". ((3. All'articolo 24, comma 74, primo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: "interamente" e' soppressa e dopo le parole: "destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia" sono inserite le seguenti: "nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili")) ((3-bis. All'articolo 260 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica")) All'articolo 682 del codice penale ((e' aggiunto, in fine, il seguente comma)): "Le disposizioni del ((primo comma)) si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso e' vietato per ragioni di sicurezza pubblica.".
Testo vigente dal 16 ottobre 2013
