Art. 7-bis — Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia

Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle autorita' competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalita' indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, e' consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi, ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi. 3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilita' civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 e' regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale

Testo vigente dal 16 ottobre 2013

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urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-14;93~art7bis · fonte del testo

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