Art. 6-bis — Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo

Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprieta' pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attivita' di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalita' di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali e' consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilita' pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l'accordo e' soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In caso di accordi tra enti pubblici, anche non economici, la permuta puo' prevedere anche la cessione diretta di beni di proprieta' pubblica in cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprieta' pubblica destinati a presidi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarita' amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalita' attuative del presente comma, nonche' individuate eccezionali esigenze per le quali puo' essere altresi' consentito il ricorso alla predetta permuta. 3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto puo' assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprieta' pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze

Testo vigente dal 16 ottobre 2013

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urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-14;93~art6bis · fonte del testo

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