Art. 16 — Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale
Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 61, dopo il numero 11-sexies) e' aggiunto il seguente: «11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.»;
- b)all'articolo 131-bis, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ((, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato e' commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni)).».
Testo vigente dal 10 agosto 2019
