Art. 5 — Disposizioni finanziarie
Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, ((convertito, con modificazioni, dalla)) legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementato di 15,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal comma 1 ((del presente articolo)) e dagli articoli 3 e 4, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2026 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2027 ((,)) e dall'articolo 2, valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
- a)quanto a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa ((relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione)) della spesa di cui all'Allegato 1;
- b)quanto a 15,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate ((rivenienti)) dall'articolo 2;
- c)quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, ((convertito, con modificazioni, dalla)) legge 27 dicembre 2004, n. 307. ((Fatte salve le ordinarie forme di flessibilita' di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera a), possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze)).
Testo vigente dal 17 maggio 2026
